(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE HA approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Diritto di partecipazione e obiettivi della legge 1. La Regione, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge. 2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di: a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa; b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacita' di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche; d) contribuire ad una piu' elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella societa'; e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; f) contribuire alla parita' di genere; g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati; h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.