(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            HA approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
                               Art. 1 
 
          Diritto di partecipazione e obiettivi della legge 
 
  1. La Regione, ai sensi dell'art. 3  dello  statuto,  riconosce  il
diritto dei cittadini  alla  partecipazione  attiva  all'elaborazione
delle  politiche  pubbliche   regionali   e   locali,   nelle   forme
disciplinate dalla presente legge. 
  2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di: 
    a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le  sue
istituzioni, integrando la  loro  azione  con  pratiche,  processi  e
strumenti di democrazia partecipativa; 
    b)  promuovere  la  partecipazione  come   forma   ordinaria   di
amministrazione e di governo della Regione in tutti  i  settori  e  a
tutti i livelli amministrativi; 
    c) rafforzare, attraverso la partecipazione  degli  abitanti,  la
capacita' di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche
pubbliche; 
    d) contribuire ad una piu' elevata coesione  sociale,  attraverso
la diffusione della cultura della partecipazione e la  valorizzazione
di tutte le forme di impegno civico, dei saperi  e  delle  competenze
diffuse nella societa'; 
    e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione
e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione
democratica dei cittadini; 
    f) contribuire alla parita' di genere; 
    g) favorire l'inclusione dei soggetti  deboli  e  l'emersione  di
interessi diffusi o scarsamente rappresentati; 
    h)  valorizzare  le  migliori   esperienze   di   partecipazione,
promuovendone la conoscenza e la diffusione.